|
Art. 55 Restrizioni della facoltà di disporre in virtù del diritto federale
1L’autorità giudiziaria competente oppure, sulla base di una sua disposizione esecutiva, il coniuge o il partner registrato possono notificare la menzione della restrizione della facoltà di disporre su un fondo come previsto dall’articolo 178 capoverso 3 CC o dall’articolo 22 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20041 sull’unione domestica registrata. 2Gli istituti di previdenza possono notificare la menzione di una restrizione del diritto di alienazione destinata a garantire lo scopo di previdenza secondo l’articolo 30e capoverso 2 LPP2 soltanto con il consenso del proprietario. 3Il giudice del fallimento o del concordato e l’ufficio d’esecuzione e fallimenti competente possono notificare l’iscrizione delle menzioni previste dagli articoli 176 capoverso 2, 296, 319 e 345 della legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento e dall’articolo 23a del regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 19204 concernente la realizzazione forzata di fondi. |