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Art. 6 Alta vigilanza della Confederazione
1L’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF), presso l’Ufficio federale di giustizia, esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro fondiario nei Cantoni e sulle organizzazioni private incaricate di realizzare compiti di cui all’articolo 949d CC.1 2Elabora il catalogo dei dati per il registro fondiario e prepara l’allestimento di modelli di dati e di interfacce uniformi per la tenuta del registro fondiario. 3Può in particolare:
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049). |