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Art. 70 Servitù e oneri fondiari
1Ai documenti giustificativi necessari per l’iscrizione di servitù e oneri fondiari si applicano per analogia gli articoli 64 e 65, indipendentemente dal fatto che la legge richieda per la costituzione di tali servitù e oneri fondiari un atto pubblico o la forma scritta. 2Se il diritto di iscrizione nel registro si basa direttamente sulla legge e risulta dall’attestazione del titolo giuridico, è sufficiente la forma scritta. 3Se l’attestazione del titolo giuridico va corredata da un estratto del piano per il registro fondiario (art. 732 cpv. 2 CC), le parti devono rappresentare graficamente in modo inequivocabile nell’estratto del piano il luogo d’esercizio della servitù o dell’onere fondiario. 4La costituzione di un usufrutto per trasferimento di patrimonio è retta dall’articolo 66 capoverso 1 lettera e. |