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Ordinanza sul registro fondiario

del 23 settembre 2011 (Stato 1° luglio 2020)

Art. 82 Indicazione di notificazioni pendenti nel registro fondiario cartaceo

Se un’iscri­zio­ne nel li­bro gior­na­le è pen­den­te, nel re­gi­stro fon­dia­rio car­ta­ceo ciò è in­di­ca­to sul fo­glio del li­bro ma­stro.