|
|
|
Art. 86 Autenticazione di firme
1Se l’ufficio del registro fondiario non può accertare da sé l’autenticità di una firma, ne richiede l’autenticazione. 2Se è già contenuta in un atto pubblico, l’autenticazione della firma del richiedente non è necessaria. 3L’autenticazione elettronica di una firma elettronica è retta dall’OAPuE1, in particolare dall’articolo 16 OAPuE.2 1 RS211.435.1 |
