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Art. 87 Richieste incomplete
1Se i presupposti per l’iscrizione nel libro mastro non sono soddisfatti, l’ufficio del registro fondiario respinge la richiesta. 2L’ufficio del registro fondiario rende noto al richiedente un breve termine entro il quale presentare i documenti giustificativi mancanti. Se trascorso tale termine la richiesta non è stata completata, il registro fondiario la respinge. 3I motivi del rigetto sono comunicati per scritto al richiedente e a tutte le altre per-sone toccate dalla decisione, con l’indicazione dei rimedi giuridici. Nel libro giornale è fatta menzione della decisione di rigetto. 4Se la decisione di rigetto è impugnata, l’ufficio del registro ne fa menzione nel libro giornale. I Cantoni possono prevedere una menzione nel libro mastro. BGE
141 III 13 (5A_240/2014) from 18. Dezember 2014
Regeste: Art. 201 Abs. 2 i.V.m. Art. 204 Abs. 2 ZGB, Art. 965 ff. ZGB und Art. 83 ff. GBV; Zustimmung des Ehegatten zur Übertragung eines Miteigentumsanteils im Scheidungsfall; Prüfungsbefugnisse des Grundbuchverwalters. Der Grundbuchverwalter verletzt kein Bundesrecht, wenn er eine Anmeldung mangels Zustimmung des Miteigentümer-Ehegatten abweist. Eine Sistierung der Eintragung bis zum Ausspruch des Scheidungsurteils ist im Übrigen nicht denkbar (E. 4 und 5). |