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Art. 104 Cartella ipotecaria registrale: creditore, usufrutto e pignoramento
1 Un nuovo creditore della cartella ipotecaria registrale è iscritto nel libro mastro su notificazione del creditore precedente. 2 Chi non può identificarsi come creditore in virtù dell’iscrizione nel libro mastro, deve provare mediante titolo d’acquisto che la posizione creditoria era stata acquisita prima dell’iscrizione nel registro fondiario. 3 Il creditore titolare di un pegno mobiliare su una cartella ipotecaria registrale è iscritto nel libro mastro su notificazione del creditore iscritto nel libro mastro. Nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» è iscritto con la designazione di creditore titolare del pegno mobiliare sulla cartella ipotecaria. 4 Un usufrutto relativo a una cartella ipotecaria registrale è iscritto nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare». 5 Il pignoramento della cartella ipotecaria registrale e le altre restrizioni della facoltà di disporre in virtù del diritto dell’esecuzione forzata sono iscritte come osservazioni relative al diritto di pegno. |