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Art. 110 Diritti di pegno collettivi
1 Se un pegno immobiliare per il medesimo credito è costituito su più fondi non riuniti in un foglio collettivo e facenti parte dello stesso circondario del registro fondiario (pegno collettivo; art. 798 cpv. 1 CC), al momento dell’iscrizione del diritto di pegno sui diversi fogli del libro mastro si deve indicare sopra ciascun foglio, come somma garantita da pegno, l’importo totale del credito, e nelle osservazioni, il rimando ai fondi gravati dallo stesso pegno (per es. «Ad A: numero … costituito in pegno per il medesimo credito»). 2 Se il pegno collettivo per il medesimo credito è costituito su più fondi situati in diversi circondari, la notificazione e l’iscrizione hanno luogo dapprima per i fondi situati nel circondario in cui si trova la maggior superficie dei fondi da costituire in pegno. 3 Il proprietario o l’acquirente notifica l’iscrizione del pegno negli altri circondari sulla base della conferma di iscrizione nel primo circondario. Procedendo all’iscrizione, ogni ufficio del registro fondiario indica i numeri di tutti i fondi gravati che giacciono nel proprio e negli altri circondari e, allo stesso scopo, comunica tutte le costituzioni in pegno con indicazione dei numeri agli uffici del registro fondiario degli altri circondari. 4 Se i fondi da gravare giacciono in un unico Cantone, i Cantoni possono obbligare l’ufficio del registro fondiario al quale è presentata la prima notificazione di cui al capoverso 2, a far iscrivere d’ufficio i pegni negli altri circondari. |