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Art. 113 Iscrizione di pegni parziali
1 Se più fondi intavolati su diversi fogli del libro mastro sono costituiti in pegno per il medesimo credito, senza che occorra creare un pegno collettivo, ogni fondo è gravato della quota indicata dalle parti nella notificazione (art. 798 cpv. 2 CC). 2 Se le parti non hanno indicato tale ripartizione, l’ufficio del registro fondiario può respingere la notificazione oppure, nei casi in cui nel registro fondiario sia indicato un valore di stima dei fondi, operare la ripartizione secondo tale valore di stima, dandone comunicazione alle parti, e procedere all’iscrizione dei pegni corrispondenti. 3 Gli importi delle quote parziali sono arrotondati al franco intero. |