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Art. 129 Restrizioni della proprietà fondate sul diritto pubblico
1 La restrizione di diritto pubblico della proprietà con effetto a lungo termine, che sia stata ordinata per un unico fondo dal titolare di un incarico pubblico sulla base del diritto cantonale con una decisione amministrativa o con un contratto di diritto amministrativo, è menzionata nel registro fondiario, se interessa i seguenti ambiti giuridici:
2 Per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà che devono essere menzionate nel registro fondiario e che nel contempo sono oggetto del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, la menzione nel registro consiste in un rimando al Catasto. 3 I Cantoni possono prevedere menzioni da altri ambiti giuridici. 4 I Cantoni definiscono un elenco dei casi di specie da menzionare previsti dal diritto cantonale e lo comunicano all’UFRF. |