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Art. 13 Altri registri ausiliari 16
1 L’ufficio del registro fondiario può tenere elenchi relativi agli indirizzi degli aventi diritto e altri registri ausiliari quali elenchi stradali e registri di edifici. 2 Può estrarre i dati per questi registri da altri sistemi di informazione. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). |