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Art. 136 Cancellazione di una menzione su richiesta
1 Le menzioni di diritto privato sono cancellate su richiesta di tutte le persone i cui diritti sono interessati dal rapporto giuridico menzionato, oppure su richiesta del giudice o di un’altra autorità competente. 2 Le menzioni di diritto pubblico sono cancellate su richiesta o con il consenso dell’autorità competente. |