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Art. 18 Designazione del fondo
1 Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. 2 La designazione contiene:
3 La designazione del fondo nel piano per il registro fondiario corrisponde alla designazione nel libro mastro. 4 La designazione contenuta in un foglio del libro mastro che viene chiuso non è utilizzata per un altro fondo. |