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Art. 20 Descrizione del fondo
1 La descrizione del fondo contiene dati quali:
2 I dati relativi alla descrizione del fondo non hanno nessuno degli effetti del registro fondiario (art. 971–974 CC). 3 L’ufficio del registro fondiario può estrarre tali informazioni da altri sistemi. 4 Le menzioni e le osservazioni nella descrizione del fondo, registrate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, restano valide. |