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Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d’accesso 26
1 I Cantoni possono prevedere di consentire l’accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse:
3 Sono esclusi dall’accesso i documenti allegati per l’identificazione secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera a.33 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). 29 RS 935.12 30 Introdotta dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). 31 RS 831.40 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). 33 Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). |