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Art. 3 Equivalenza delle forme
1 Qualora la presente ordinanza non disponga altrimenti, le seguenti forme cartacee ed elettroniche sono considerate equivalenti:
2 L’uso dei documenti elettronici presuppone che il Cantone abbia autorizzato l’ufficio del registro fondiario interessato a svolgere pratiche per via elettronica (art. 39). 8 RS 220 9 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89). 10 RS 211.435.1 |