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Art. 31 Contenuto degli estratti del registro fondiario
1 Un estratto del libro mastro riporta i dati giuridicamente efficaci in esso contenuti relativi a un determinato fondo. 2 L’estratto può limitarsi a determinati dati o all’indicazione che una determinata iscrizione non figura nel libro mastro. In tal caso si parla di estratto parziale. 3 L’estratto è suddiviso in modo chiaro nelle rubriche del foglio del libro mastro. Può anche riferirsi a determinati dati cancellati; questi devono essere chiaramente designati come tali. 4 L’estratto contiene inoltre:
5 Possono essere allestiti estratti anche dal libro giornale, dai registri ausiliari e dai documenti giustificativi. |