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Art. 32 Allestimento di estratti ufficiali 38
1 Gli estratti cartacei del registro fondiario informatizzato sono stampe dei dati presenti nel sistema e sono autenticati dalla persona competente dell’ufficio del registro fondiario mediante l’apposizione di data e firma. 2 Gli estratti cartacei dal registro fondiario cartaceo sono allestiti sotto forma di copie o trascrizioni e sono autenticati dalla persona competente dell’ufficio del registro fondiario mediante l’apposizione di data e firma. Se la situazione non richiede altrimenti, gli estratti allestiti come copie di un foglio del libro mastro possono riportare anche dati cancellati. 3 L’allestimento di estratti ufficiali elettronici del registro fondiario informatizzato è retto dall’OAPuE39. 4 I Cantoni possono offrire estratti ufficiali elettronici del registro fondiario cartaceo. L’allestimento è retto dall’OAPuE. 38 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89). 39 RS 211.435.1 |