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Art. 34b Servizio di ricerca di fondi su scala nazionale
1 L’UFRF gestisce un servizio di ricerca di fondi su scala nazionale (servizio di ricerca di fondi). 2 Il servizio di ricerca di fondi riceve le interrogazioni delle autorità abilitate mediante una maschera di ricerca elettronica o un’interfaccia. Confronta le interrogazioni con i dati giuridicamente efficaci del libro mastro disponibili elettronicamente al momento dell’interrogazione nonché con i dati del registro degli identificatori di persone in tutti i Cantoni e fornisce i risultati della ricerca. 3 Per utilizzare l’interfaccia di cui al capoverso 2, le autorità abilitate necessitano dell’autorizzazione dell’UFRF. 4 Il servizio di ricerca di fondi non tiene dati del registro fondiario. 5 Per sgravare i server dei Cantoni da interrogazioni ridondanti, il servizio di ricerca di fondi tiene un indice di ricerca. Quest’ultimo contiene:
6 Per permettere di tenere la statistica delle attribuzioni, l’indice di ricerca contiene lo stato dell’attribuzione del numero AVS secondo l’articolo 23c capoverso 5. 7 Il DFGP e il DDPS definiscono di comune accordo i dettagli per l’uso dell’interfaccia; stabiliscono in particolare:
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