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Art. 34i Emolumenti
1 L’UFRF riscuote dalle autorità cantonali e comunali abilitate emolumenti annuali per l’utilizzazione del servizio di ricerca di fondi. 2 L’importo degli emolumenti di un’autorità è calcolato in base alla seguente formula: 3 L’importo ammonta tuttavia al massimo a due franchi per interrogazione. 4 Sono determinanti i costi e le cifre sulzl’utilizzazione dell’anno precedente. 5 Per le autorizzazioni di cui all’articolo 34b capoverso 3 l’UFRF riscuote un emolumento in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 250 franchi. 6 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200442 sugli emolumenti. 42 RS 172.041.1 |