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Art. 40 Trasmissione
1 Le richieste in forma elettronica possono essere fatte pervenire agli uffici del registro fondiario mediante le piattaforme di trasmissione di cui agli articoli 2 e 4 dell’ordinanza del 18 giugno 201044 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure di esecuzione e fallimento oppure mediante le pagine Internet della Confederazione o dei Cantoni, se queste ultime:
2 Il DFGP può disciplinare lo svolgimento e l’automazione della comunicazione elettronica, segnatamente in riferimento a moduli, formato e struttura dei dati, processi operativi e procedure di trasmissione alternative. 44 RS 272.1 45 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). 46 RS 943.03 |