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Art. 68 Piano di ripartizione per proprietà per piani
1 L’atto costitutivo deve indicare con chiarezza e precisione la posizione, la delimitazione e la composizione delle unità di piano. 2 Nel caso manchino queste indicazioni, l’ufficio del registro fondiario assegna un termine per la produzione di un piano di ripartizione firmato da tutti i proprietari e, se occorre, una conferma ufficiale secondo le prescrizioni cantonali che i locali oggetto del diritto esclusivo sono appartamenti o unità di locali per il commercio o altro scopo, costituenti unità a sé stanti e aventi un proprio accesso. 3 Per l’iscrizione della proprietà per piani secondo il vecchio diritto è fatto salvo l’articolo 20bis del titolo finale del Codice civile. |