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Art. 86 Autenticazione di firme
1 Se l’ufficio del registro fondiario non può accertare da sé l’autenticità di una firma, ne richiede l’autenticazione. 2 Se è già contenuta in un atto pubblico, l’autenticazione della firma del richiedente non è necessaria. 3 L’autenticazione elettronica di una firma elettronica è retta dall’OAPuE72, in particolare dall’articolo 16 OAPuE.73 72 RS 211.435.1 73 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89). |
