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Art. 100 Oneri fondiari
1 Un onere fondiario è iscritto nella rubrica «Oneri fondiari» del foglio del libro mastro del fondo serviente. Un onere fondiario costituito a favore del proprietario attuale di un fondo è inoltre iscritto nella stessa rubrica del foglio del libro mastro del fondo dominante. 2 L’iscrizione nel foglio del libro mastro riporta:
3 La parola chiave per l’onere fondiario è stabilita dall’ufficio del registro fondiario. 4 Se l’onere fondiario è connesso a una servitù prediale non riscattabile, nella rubrica «Oneri fondiari» può, su richiesta, essere inserito un rimando alla servitù sotto forma di osservazione. |