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Art. 102 Osservazioni relative alle iscrizioni di pegni immobiliari nel registro fondiario cartaceo
1 Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all’iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate. 2 Alla fine di ogni iscrizione va lasciata una riga vuota per i rimandi alle osservazioni relative al diritto di pegno immobiliare. 3 L’iscrizione rimanda all’osservazione a cui si riferisce. |