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Art. 103 Iscrizioni senza gli effetti del registro fondiario
1 Per quanto riguarda una cartella ipotecaria documentale o un’ipoteca, l’avente diritto può chiedere l’iscrizione, senza che questa abbia gli effetti del registro fondiario, nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» del foglio del libro mastro:
2 Lo statuto giuridico deve essere reso credibile all’ufficio del registro fondiario. 3 L’ufficio del registro fondiario indirizza tutti gli avvisi all’avente diritto, se quest’ultimo non ha nominato un procuratore ai sensi dell’articolo 105 capoverso 1 lettera a. 4 In un estratto va indicato che la designazione dell’avente diritto iscritto non ha gli effetti del registro fondiario. |