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Art. 105 Rappresentante in caso di cartella ipotecaria e obbligazioni di un prestito
1 Nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare» sono iscritte come osservazioni:
2 L’indicazione successiva di un rappresentante o la cancellazione dell’osservazione è possibile soltanto con il consenso di tutte le parti interessate o per sentenza del giudice. |