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Art. 106 Convenzioni accessorie, ammortamento
1 Se le parti hanno concluso o modificano convenzioni accessorie di natura obbligatoria concernenti interessi, ammortamento del debito e condizioni di disdetta deroganti alle disposizioni legali (art. 846 cpv. 2 CC) o altre clausole accessorie relative al credito, nelle osservazioni relative ai diritti di pegno è possibile inserire un rimando al riguardo. 2 Su richiesta del debitore e con il consenso del creditore pignoratizio, nelle osservazioni sono iscritti gli ammortamenti senza riduzione della somma del debito o della somma garantita da pegno (art. 852 CC). |