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Art. 108 Trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale
1 La trasformazione semplificata di una cartella ipotecaria documentale in una cartella ipotecaria registrale (art. 33b tit. fin. CC) è eseguita modificando l’iscrizione del diritto di pegno nel foglio del libro mastro con le seguenti indicazioni:
2 L’ufficio del registro fondiario procede alla trasformazione soltanto se gli è consegnato il titolo di pegno per l’annullamento o una dichiarazione di annullamento giudiziale. 3 In un’osservazione è indicata la data della trasformazione e un rimando ai documenti giustificativi della notificazione. |