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Art. 109 Diritti di pegno immobiliare su fogli collettivi
1 I diritti di pegno immobiliare sono iscritti su un foglio collettivo soltanto se tutti i fondi ivi contenuti devono esserne gravati. 2 Se un diritto di pegno immobiliare è notificato per l’iscrizione soltanto per singoli fondi intavolati sul foglio collettivo, l’ufficio del registro fondiario trasferisce d’ufficio i fondi da gravare o gli altri fondi su un nuovo foglio del libro mastro. |