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Art. 114 Trasferimento per legge dei diritti del creditore di un credito parziale
1 Se i diritti del creditore di un credito parziale sono trasferiti per legge a un nuovo creditore (art. 110 CO76), su richiesta dei creditori interessati e adeguatamente ridotto del pegno precedente, è iscritto un pegno parziale per tale importo e con lo stesso posto del pegno. 2 Se il pegno parziale è di rango posteriore rispetto al pegno attuale, il posto del pegno è diviso. |