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Art. 115 Ripartizione dell’onere in caso di alienazione di un fondo costituito in pegno collettivamente con altri fondi
1 Se un fondo costituito in pegno collettivamente con altri fondi è alienato senza che l’acquirente si obblighi solidalmente per il debito garantito dal fondo, si applica l’articolo 113. L’ufficio del registro fondiario procede tuttavia alla ripartizione dell’onere secondo l’articolo 113 capoverso 2, se le parti non hanno comunicato gli importi parziali. 2 L’ufficio del registro fondiario informa senza indugio le parti della ripartizione. |