|
Art. 117 Riservata precedenza e posto vacante
All’iscrizione della riservata precedenza (art. 813 cpv. 2 CC) e del posto vacante (art. 815 CC) si applica l’articolo 101. Invece della designazione del creditore si indica tuttavia «riservata precedenza» o «posto vacante»; nella rubrica «Natura del pegno immobiliare» non si procede ad alcuna iscrizione. |