|
Art. 12 Registro dei creditori del registro fondiario cartaceo 14
1 Su richiesta dell’avente diritto, nel registro dei creditori del registro fondiario cartaceo sono iscritti:
2 Invece che nel registro dei creditori, tali creditori possono essere iscritti sul foglio del libro mastro alla rubrica «Diritti di pegno». 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). |