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Art. 123 Annotazioni
1 Alle annotazioni si applicano le disposizioni sull’iscrizione di diritti reali. 2 L’annotazione contiene inoltre:
3 Contiene un rimando al diritto su cui si fonda:
4 Se fa riferimento a una servitù intavolata come fondo, l’annotazione è iscritta anche nel foglio del libro mastro di questo diritto. 5 Se deve essere annotato un diritto personale (art. 959 CC) di cui è titolare il proprietario attuale di un fondo, l’annotazione è iscritta anche nell’omonima rubrica del foglio del libro mastro del fondo dominante. |