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Art. 12a Registro degli identificatori di persone del registro fondiario informatizzato 15
Il registro degli identificatori di persone del registro fondiario informatizzato è disciplinato nel capitolo 4a. 15 Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). |