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Art. 131 Condizioni
1 Le disposizioni relative alle notificazioni per l’iscrizione si applicano anche alle notificazioni di modifica o cancellazione di un’iscrizione. 2 È inoltre necessaria l’autorizzazione scritta degli aventi diritto, del giudice o di un’altra autorità competente. 3 Sono fatte salve le disposizioni speciali riguardanti le condizioni alle quali si può effettuare la modifica e la cancellazione delle iscrizioni che sono state fatte senza causa legittima o che hanno perduto ogni valore giuridico (art. 975–976b CC). |