Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 133 Cancellazioni e modifiche nel registro fondiario cartaceo
1 Si cancella un’iscrizione nel registro fondiario cartaceo radiandola completamente nel libro mastro e aggiungendo l’osservazione «cancellata». 2 Si cancella un’iscrizione nel registro fondiario cartaceo radiando nel libro mastro tutta l’iscrizione o la sola parte da modificare e iscrivendo il nuovo testo. 3 Si devono indicare la data e il documento giustificativo della cancellazione o della modifica. |