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Art. 134 Cancellazione di diritti di pegno immobiliare
1 Se un diritto anteriore è estinto senza essere immediatamente sostituito con un altro per la somma totale originale e senza che i creditori posteriori subentrino nel posto divenuto libero, oltre alla menzione di cancellazione è iscritto un posto vacante (art. 117) a cui sono assegnati la data e il posto dell’iscrizione cancellata. 2 L’iscrizione di una cartella ipotecaria documentale o di una rendita fondiaria può essere cancellata nel libro mastro soltanto dopo l’annullamento del titolo di pegno o il suo annullamento giudiziale. |