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Art. 138 Cancellazione d’ufficio di una menzione
1 L’ufficio del registro fondiario può procedere d’ufficio alla cancellazione prevista dall’articolo 962 capoverso 2 CC in occasione di una nuova iscrizione nel foglio del libro mastro interessato o di una revisione generale delle iscrizioni. 2 Se, in seguito a richiesta di un avente diritto o d’ufficio, l’ufficio del registro fondiario giunge temporaneamente alla conclusione che una menzione di diritto pubblico iscritta secondo l’articolo 962 capoverso 2 CC ha perso la propria ragion d’essere giuridica, richiede all’autorità competente di esprimersi per iscritto sulla cancellazione. 3 Se l’autorità ordina la cancellazione e la decisione è esecutiva, l’ufficio del registro fondiario cancella la menzione e ne informa gli interessati. 4 Se l’autorità non dà seguito alla richiesta neanche su ingiunzione, l’ufficio del registro fondiario procede alla cancellazione, se appare giustificata. Ne informa gli interessati. 5 L’autorità competente ne può richiedere la reiscrizione. |