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Art. 14 Disponibilità dei dati del registro fondiario
Tutti i dati del registro fondiario informatizzato, compresi i dati del libro giornale relativi a procedure di trattamento in corso, sono immediatamente richiamabili. I Cantoni provvedono affinché tali dati possano essere consultati durante gli orari di apertura presso gli uffici del registro fondiario. |