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Art. 143 Rettifiche nel registro fondiario cartaceo
1 Nel registro fondiario cartaceo può essere eseguita qualsiasi rettifica fintanto che nessun interessato o terzo abbia preso conoscenza dell’iscrizione o della cancellazione errata. 2 È vietata qualsiasi rettifica mediante raschiature, correzioni, note marginali e interpolazioni. 3 Per il rimanente si applicano gli articoli 141 e 142. |