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Art. 145 Rilascio del titolo per diritti di pegno collettivi e diritti di pegno parziali
1 Ove più fondi siano costituiti in pegno per l’importo di una stessa cartella ipotecaria, si rilascia un solo titolo, a patto che:
2 Negli altri casi (art. 113) si può rilasciare:
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