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Art. 147 Rilascio del titolo di pegno per fondi in diversi circondari del registro fondiario
1 Se una cartella ipotecaria deve essere costituita come pegno collettivo sopra più fondi situati in diversi circondari, vengono iscritti sul titolo di pegno tutti i fondi servienti. 2 Il titolo di pegno deve essere firmato dalla persona competente (art. 144 cpv. 2 lett. k) per ogni circondario interessato. 3 I Cantoni possono prevedere un disciplinamento differente per più fondi situati nello stesso Cantone. |