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Art. 153 Apertura di nuovi fogli del libro mastro
1 Se è notificata la divisione di un fondo, di regola l’ufficio del registro fondiario mantiene il foglio del libro mastro finora in uso per una delle nuove parcelle. 2 Se le altre parcelle non sono riunite a fondi confinanti, per esse sono aperti nuovi fogli del libro mastro. 3 Per tutti i fondi modificati e nuovi sono indicati la data e il documento giustificativo della divisione. BGE
147 III 1 (5A_341/2019) from 19. Oktober 2020
Regeste: Art. 655 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 ZGB; Teilung eines in das Grundbuch aufgenommenen selbständigen und dauernden Baurechts. Zulässigkeit und Voraussetzungen der flächenmässigen Aufteilung eines in das Grundbuch aufgenommenen selbständigen und dauernden Baurechts, insbesondere mit Rücksicht auf die gesetzliche Mindestdauer der Baurechtsdienstbarkeit (E. 2.1 und 3-6). |