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Art. 155 Aggiornamento di diritti di pegno immobiliare
1 I diritti di pegno immobiliare sono ripartiti come da richiesta del proprietario e se del caso con il consenso del creditore pignoratizio. 2 Se non è possibile dar seguito alla richiesta di ripartizione della garanzia, la richiesta è respinta. 3 Se non è presentata una richiesta di ripartizione della garanzia, la procedura è retta dall’articolo 833 CC. L’ufficio del registro fondiario informa senza indugio i creditori pignoratizi della ripartizione. |