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Art. 156 Aggiornamento di oneri fondiari
1 In caso di divisione di un fondo gravato da un onere fondiario, il valore complessivo di quest’ultimo (valore di riscatto dell’onere) è ripartito in rapporto al valore delle parti così ottenute (art. 792 cpv. 2 CC). 2 Se la prestazione dovuta è riferita soltanto alla natura economica di una delle parti ottenute l’onere fondiario è trasferito soltanto a questa parte. 3 L’ufficio del registro fondiario informa senza indugio gli interessati della ripartizione rinviando all’articolo 787 CC. |