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Art. 160 Autorizzazione
1 Il DFGP autorizza il Cantone a tenere il registro fondiario informatizzato se:
2 Con l’autorizzazione, il DFGP approva le disposizioni cantonali d’esecuzione se queste devono ancora essere approvate. 3 Per il rimanente la procedura è retta dagli articoli 27k–27n dell’ordinanza del 25 novembre 199877 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 4 Se il sistema non soddisfa i requisiti legali o se le disposizioni cantonali d’esecuzione non possono essere approvate senza riserva, il DFGP respinge la domanda. |