|
Art. 160a Sostituzione, rinnovo completo e modifiche rilevanti del sistema 78
1 Se, dopo aver ottenuto l’autorizzazione a tenere il registro fondiario informatizzato, un Cantone sostituisce o rinnova completamente il sistema o vi apporta modifiche rilevanti (art. 15), gli articoli 159 e 160 si applicano per analogia. 2 Il rinnovo del sistema è considerato completo se la portata dei relativi lavori equivale a una sostituzione del sistema. 78 Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). |