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Art. 164a Disposizioni transitorie della modifica del 10 dicembre 2021: attribuzione del numero AVS a persone già iscritte nel libro mastro 80
1 L’ufficio del registro fondiario attribuisce i rispettivi numeri AVS alle persone fisiche titolari di un diritto immobiliare già iscritte nel libro mastro al momento dell’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2021 secondo la procedura standard per interi complessi di dati di cui all’articolo 134quarter capoverso 2 OAVS81. 2 A tal fine trasmette all’UCC il complesso di dati di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettera a relativo a tali persone. La prima trasmissione deve essere effettuata entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2021. 3 L’ufficio del registro fondiario riprende nel registro degli identificatori di persone, senza ulteriori controlli, i dati verificati dall’UCC. 4 In caso di dubbi procede secondo l’articolo 23c capoversi 3–5. 5 I Cantoni provvedono affinché alle persone fisiche già iscritte nel libro mastro sia attribuito il loro numero AVS entro i seguenti termini:
80 Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). |
